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Diritti e doveri del conduttore



La legge
Le persone accompagnate da un cane guida sono tutelate da una legge dello Stato (L. n. 37/1974, integrata dalla Legge n. 60 dell’8 febbraio 2006, pubblicata nella G. U. n. 52 del 3 marzo 2006, che garantisce ovunque e senza limitazione l’ingresso gratuito al cane guida che accompagna il disabile visivo anche dove i cani normalmente non sono ammessi (come ad esempio taxi, ambulanze, scuole, ospedali, …).
Il rifiuto dell’ingresso al cane guida in qualsiasi luogo pubblico, aperto al pubblico o mezzo di trasporto è punito con una sanzione amministrativa da 500 € a 2500€, ma non bisogna dimenticare che è possibile denunciare chi inibisce l’accesso al cane per discriminazione, ex L. 67/2006.

In pubblico col cane guida
Ricordiamo che il cane guida dev’essere tenuto al guinzaglio, o comunque sempre sotto controllo. Quando ci si trova in un luogo come un ufficio, dove il cane non sta lavorando, è opportuno tenerlo vicino alla propria postazione di lavoro.
E’ opportuno che il conduttore provveda alla raccolta dei bisogni del proprio cane guida all’esterno, benché un’ordinanza (Ordinanza pubblicata sulla G.U. n. 68 del 23 marzo 2009) preveda esenzioni per i non vedenti.
In pubblico, il cane guida non deve arrecare disturbo con comportamenti come abbaiare, ringhiare, oppure rubare cibo o richiedere attenzioni senza il controllo del suo conduttore.
Ricordiamo infine una costante igiene del nostro amico, che va costantemente spazzolato e pulito, per rispetto verso coloro che incontriamo durante la nostra giornata e, non ultimo, verso il nostro compagno, del quale è nostro preciso dovere prenderci cura con amore e dedizione.

Come gestire il rifiuto dell’accesso col cane guida
I nostri cani guida sono molto di più rispetto ad un cane da compagnia, che possiamo portare con noi quando vogliamo. Essi sono i nostri partner, che ci aiutano a muoverci in sicurezza.
Per questo motivo, ci possiamo sentire feriti, arrabbiati e addirittura minacciati, quando qualcuno mette in discussione i nostri diritti.
Qui vogliamo fornire alcuni consigli sui comportamenti da adottare, qualora ci venisse negato l’accesso col nostro cane guida.
Anzitutto, davanti ad un rifiuto, è consigliabile mantenere la calma. È facile arrabbiarsi o rimanere sconvolti, specialmente se la persona che ci troviamo di fronte agisce con veemenza e non ascolta ciò che abbiamo da dire.
In questi casi, è meglio fare un passo indietro e prepararrsi alla prossima azione da intraprendere.
Generalmente, è bene chiedere di parlare con il titolare dell’esercizio, o comunque con qualcuno che ha maggior autorità di chi ci rifiuta l’accesso. Ricordiamo che molti conflitti possono essere risolti attraverso le conoscenze di un superiore.
È inoltre opportuno annotare i particolari: anzitutto, si dovrebbero chiedere le generalità di chiunque neghi il diritto di accesso al cane guida.
Ricordiamo poi di portare sempre con sé copia della legge che garantisce il diritto di accesso al cane guida in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico. Consigliamo di avere una copia della suddetta legge a portata di mano, salvata sul proprio smartphone o tablet, oppure stampata e conservata in borsa.
Contattiamo le forze dell’ordine. Se la situazione evolve in urla e violenza o minacce di violenza, è importante chiamare la polizia. È possibile, parlo per esperienza personale, che gli agenti a cui si espongono i fatti non abbiano familiarità con la legge sul cane guida. Dunque, dobbiamo essere preparati ad educare il personale delle forze dell’ordine con cui ci troviamo ad avere a che fare. Sarebbe bene utilizzare strumenti di registrazione per documentare l’incidente in diretta. Per fare ciò, impariamo ad utilizzare le funzionalità- audio e video dello smartphone. Si ricordi che per legge, è necessario portare a conoscenza le persone del fatto che si sta registrando la scena.
Ad esempio, è possibile dire “Mi è sembrato di sentirle dire che non posso accedere col mio cane guida. Può ripeterlo dinanzi alla telecamera? La sto registrando”. Una volta che l’incidente sarà finito, , prendiamoci del tempo per riportare i dettagli: nomi, ora, luogo ecc.
Sarà poi possibile scrivere una versione dettagliata e completa, nel caso si intenda sporgere denuncia.




Legge 14 febbraio 1974, n. 37. "Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico."
 (Pubblicata nella G.U. 6 marzo 1974, n. 61.)
 Articolo unico. - Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa. Al privo della vista è riconosciuto altresí il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida (1). Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata (1). I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500. (2) Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma. (2) Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida. (2) (1) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 25 agosto 1988, n. 376. (2) Comma aggiunto dall'art. 1 Legge 8 febbraio 2006, n. 60


Legge 8 febbraio 2006, n. 60 “Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico”   (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2006)   Art. 1 1. Dopo il secondo comma dell'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: «I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500. Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma. Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida.»


Legge 1 marzo 2006, n. 67 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni" (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2006, n. 54) Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione) 1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali. 2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative all'accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Art. 2. (Nozione di discriminazione) 1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità. 2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga. 3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. 4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti. Art. 3. (Tutela giurisdizionale) 1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di cui all'articolo 2 della presente legge è attuata nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 2. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile. 3. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. 4. Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato. Art. 4. (Legittimazione ad agire) 1. Sono altresì legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione.(1) (2) 2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subìto dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse. 3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, quando questi assumano carattere collettivo. (1) Il Decreto 21 giugno 2007 ha definito le modalità per l'individuazione delle "Associazioni ed enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni" (2) Si veda il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2015 recante “Riconoscimento e conferma delle Associazioni e degli enti legittimati ad agire in giudizio in difesa delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni.”



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